Principio di insularità in Costituzione, non subito. Approvata dalla Camera in via definitiva la modifica all’articolo 119. Armao: «Battaglia vinta da siciliani e sardi».
Principio di insularità in Costituzione, non subito
Principio di insularità in Costituzione, non subito. Il principio di insularità viene inserito nella Costituzione e per le isole, dalla Sardegna alla Sicilia, passando per quelle minori.
Si delineano nuovi percorsi per superare le difficoltà con cui devono fare i conti da anni.
Il vice presidente della Regione Siciliana e assessore all’Economia, Gaetano Armao spiega:
«Con la votazione odierna della Camera dei deputati sulla modifica dell’articolo 119 della Costituzione,
‘La Repubblica riconosce le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità’,
si ottiene il riconoscimento costituzionale degli svantaggi derivanti dall’insularità, la battaglia vinta da siciliani e sardi in Italia come in Europa»
Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci commenta:
«Superare gli svantaggi derivanti dall’insularità diventano, da oggi, un impegno preciso per lo Stato, consacrato nella Costituzione».
«È una vittoria per tutti gli isolani d’Italia».
Aggiunge il presidente della Regione:
«Continueremo a lavorare, in sinergia con Bruxelles e Roma, affinché vivere su un’isola non sia più una maledizione o un problema,
ma una straordinaria opportunità, in termini di dotazione infrastrutturale, servizi essenziali e qualità della vita».
Conclude Musumeci:
«Voglio ringraziare il vicepresidente Gaetano Armao per avere sempre creduto a questo obiettivo e per averlo perseguito, per conto del governo regionale, con passione e tenacia».
L’inserimento della insularità in Costituzione, però, non entra immediatamente in vigore.
Nella votazione a Montecitorio non è stato infatti raggiunto il quorum dei due terzi previsto dalla “procedura aggravata” propria delle modifiche costituzionali per scongiurarne la sottoponibilità a referendum confermativo nei prossimi tre mesi.
Alla Camera il quorum dei due terzi è stato sfiorato: mancavano infatti, dalla lettura dei tabulati messi a disposizione successivamente, solo otto voti.
La cosiddetta “procedura aggravata” è prevista dall’articolo 138 della Costituzione.
In relazione a questa norma:
«le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni a intervallo non minore di tre mesi,
e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione».
«Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione,
ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali».
«La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi».
«Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti».
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