Principio di insularità in Costituzione, non subito

«La Repubblica riconosce le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità’, si ottiene il riconoscimento costituzionale degli svantaggi derivanti dall’insularità, la battaglia vinta da siciliani e sardi in Italia come in Europa»

Principio di insularità in Costituzione, non subito

Principio di insularità in Costituzione, non subito. Approvata dalla Camera in via definitiva la modifica all’articolo 119. Armao: «Battaglia vinta da siciliani e sardi».

Principio di insularità in Costituzione, non subito

Principio di insularità in Costituzione, non subito. Il principio di insularità viene inserito nella Costituzione e per le isole, dalla Sardegna alla Sicilia, passando per quelle minori.

Si delineano nuovi percorsi per superare le difficoltà con cui devono fare i conti da anni.

Il vice presidente della Regione Siciliana e assessore all’Economia, Gaetano Armao spiega:

«Con la votazione odierna della Camera dei deputati sulla modifica dell’articolo 119 della Costituzione,

‘La Repubblica riconosce le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità’,

si ottiene il riconoscimento costituzionale degli svantaggi derivanti dall’insularità, la battaglia vinta da siciliani e sardi in Italia come in Europa»

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci commenta:

«Superare gli svantaggi derivanti dall’insularità diventano, da oggi, un impegno preciso per lo Stato, consacrato nella Costituzione».

«È una vittoria per tutti gli isolani d’Italia».

Aggiunge il presidente della Regione:

«Continueremo a lavorare, in sinergia con Bruxelles e Roma, affinché vivere su un’isola non sia più una maledizione o un problema,

ma una straordinaria opportunità, in termini di dotazione infrastrutturale, servizi essenziali e qualità della vita».

Conclude Musumeci:

«Voglio ringraziare il vicepresidente Gaetano Armao per avere sempre creduto a questo obiettivo e per averlo perseguito, per conto del governo regionale, con passione e tenacia».

L’inserimento della insularità in Costituzione, però, non entra immediatamente in vigore.

Nella votazione a Montecitorio non è stato infatti raggiunto il quorum dei due terzi previsto dalla “procedura aggravata” propria delle modifiche costituzionali per scongiurarne la sottoponibilità a referendum confermativo nei prossimi tre mesi.

Alla Camera il quorum dei due terzi è stato sfiorato: mancavano infatti, dalla lettura dei tabulati messi a disposizione successivamente, solo otto voti.

La cosiddetta “procedura aggravata” è prevista dall’articolo 138 della Costituzione.

In relazione a questa norma:

«le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni a intervallo non minore di tre mesi,

e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione».

«Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione,

ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali».

«La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi».

«Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti».

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