
Messina, Castel di Iudica e Ramacca zona rossa. Le misure sono valide da lunedì prossimo. Emanata l’ordinanza del Presidente Musumeci.
Messina, Castel di Iudica e Ramacca zona rossa
Messina, Castel di Iudica e Ramacca zona rossa. Il provvedimento sarà applicato da lunedì 11 gennaio.
Si tratta di un’ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, pubblicata ieri.
Il provvedimento serve a salvaguardare la salute pubblica e contrastare la diffusione del coronavirus.
Le misure restrittive resteranno in vigore fino a domenica 31 gennaio.
Previsto il divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente.
Sono esentati gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Consentito il transito, in ingresso e in uscita, per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, per gli operatori sanitari e socio-sanitari,
per il personale impegnato nell’assistenza alle attività inerenti l’emergenza, nonché per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni o servizi essenziali.
Inoltre, rimane consentito il transito esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante.

Una misura particolare riguarderà Messina.
Considerato il ruolo strategico nei collegamenti della città dello Stretto,
sarà sempre consentito il transito attraverso il territorio comunale a quanti dovranno raggiungere altre località all’interno o fuori dalla Sicilia.
Nella zona degli imbarcaderi restano operativi i drive-in di controllo per poter effettuare i tamponi rapidi su chi farà ingresso in città e, più in generale, nell’Isola.
Disposti i divieti di circolazione, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico o privato, ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro.
Eccezione anche per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria,
per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese.
Inoltre sono sospese tutte le attività:
didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado; degli uffici pubblici (fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità);
commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità,
anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali).
Chiusi i centri commerciali e gli outlet a eccezione delle attività commerciali al dettaglio (generi alimentari e di prima necessità).
Rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro.
Nei giorni festivi è vietato l’esercizio di ogni attività commerciale, ad eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.
Consentita sempre la vendita, con consegna a domicilio, dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.
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