UFFICIO STAMPA REGIONE: GIUDICE RIGETTA RICORSO DELL’ASSOSTAMPA

“Giudice del lavoro rigetta il ricorso dell'Assostampa regionale che contestava l'antisindacalità della condotta del presidente Crocetta in relazione al licenziamento dei 21 giornalisti. Il tribunale del lavoro si è espresso considerandolo: "Provvedimento legittimo, rapporto fiduciario"

Ufficio stampa Ars. Rigettato il ricorso proposto dall’Associazione siciliana della stampa e dalla sezione provinciale Assostampa di Palermo con cui si contestava la antisindacalità della condotta del Presidente della Regione Siciliana. Il giudice del lavoro del tribunale di Palermo, Gianfranco Pignataro non ha accolto il ricorso in relazione all’interruzione del rapporto di collaborazione con i 21 giornalisti addetti all’ ufficio stampa e documentazione della Presidenza della Regione. Il ricorso era stato presentato solo dal sindacato dei giornalisti e non dai capi redattori dell’ufficio stampa, per violazione “degli obblighi fissati dall’art. 34 del contratto nazionale di lavoro giornalistico”.

Nel ricorso il sindacato dei giornalisti rilevava che il comportamento antisindacale si sarebbe concretato nel licenziamento dei tre giornalisti del Cdr (Fabio De Pasquale, Vincenzo Fricano e Vito Orlando) e del dirigente sindacale Gregorio Arena, senza aver acquisito preventivamente il parere dell’Assostampa regionale; nel licenziamento dei 21 giornalisti omettendo di tentare la conciliazione con il Cdr nonchè di dare informativa almeno 72 ore prima al Comitato di redazione. Per il giudice il rapporto di lavoro dei giornalisti non è nè subordinato nè tantomeno a tempo indeterminato ma si tratta di “una collaborazione professionale eminentemente fiduciaria, che esclude che i giornalisti facciano parte dell’organico della Regione”. Si legge in una nota della presidenza della Regione che il giudice ha affermato: “la correttezza e legittimità dei provvedimenti adottati dal Presidente, in quanto nei rapporti esistenti tra Presidente e giornalisti, vige un rapporto di collaborazione professionale fiduciario per cui non ha natura di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, bensì di mera collaborazione professionale esterna. Per tali considerazioni, il Giudice ha ritenuto che non sussiste alcuna antisindacalità nei provvedimenti adottati dalla presidenza della Regione, rigettando così il ricorso”.

 

 

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