Ordinanza Musumeci, Milena è zona rossa

Il provvedimento, concordato con l’assessore per la Salute Ruggero Razza, considerata la relazione dell’Asp e sentito il sindaco, decisa per salvaguardare la salute pubblica e contrastare la diffusione del Coronavirus

Ordinanza Musumeci, Milena è zona rossa. Provvedimento del presidente Musumeci in vigore dal 23 dicembre al 6 gennaio per contenere i contagi.

Ordinanza Musumeci, Milena è zona rossa

Ordinanza Musumeci, Milena è zona rossa. Il Comune di Milena, in provincia di Caltanissetta, da mercoledì 23 dicembre sarà “zona rossa”.

Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

Il provvedimento, concordato con l’assessore per la Salute Ruggero Razza, considerata la relazione dell’Asp e sentito il sindaco,

decisa per salvaguardare la salute pubblica e contrastare la diffusione del Coronavirus. Le misure restrittive resteranno in vigore fino al 4 gennaio.

Programmato il divieto di accesso e allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici o privati, da parte di ogni soggetto.

È fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Consentito il transito, in ingresso e in uscita, per gli operatori sanitari e socio-sanitari,

per il personale impegnato nell’assistenza alle attività inerenti l’emergenza.

Consentito l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni o servizi essenziali.

Ordinanza Musumeci, Milena è zona rossa

Autorizzato il transito esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali,

nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante.

Disposto il divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico o privato, ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro.

Si possono acquistare generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria,

per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese.

Non consentite tutte le attività che riguardano:

didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado; degli uffici pubblici (fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità);

commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro.

Nei giorni festivi è vietato l’esercizio di ogni attività commerciale, ad eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.

Consentita sempre la vendita, con consegna a domicilio, dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

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